DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali, agricoli e forestali

Data:

20 gennaio 2026

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Descrizione

In attuazione delle norme statali, Regione Lombardia ha approvato la modifica alla legge regionale n. 24/2006 (art. 18 bis) e la sua attuazione tramite la delibera n. 2634 del 24 giugno 2024 (Allegato 5) prevedendo l’ampliamento del periodo di divieto anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto). Pertanto, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto.

Il divieto si applica nei territori dei Comuni aventi quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m..

Allegati

A cura di

Area Tecnica - Area ambiente, territorio, polizia locale e protezione civile, suap e sue

Via Roma, 31, San Giovanni del Dosso, Mantova, Lombardia, 46020, Italia

PEC: comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it

Pagina aggiornata il 20/01/2026