Richiesta per IMU - Imposta Municipale Unica

Servizio attivo

L'IMU è l'Imposta Municipale Unica, o propria, istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

A chi è rivolto

L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.

Descrizione

Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata (Comma 703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.")
In seguito con la Legge di stabilità 2016 sono state apportate diverse modifiche nell'applicazione dell'IMU.

Esenzione IMU per abitazione principale
Dal 2014 sono esenti dall'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU.

IMU 2024

L'IMU per il 2024 non presenta particolari novità rispetto al 2023. 

Esenzioni IMU 2024:

  • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
  • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008;
  • immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
  • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
  • terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (allegato A, Legge 448/2001);
  • terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, secondo la Circolare ministeriale n. 9/1993;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
  • immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • gli immobili di proprietà della Santa Sede;
  • immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;
  • Le esenzioni presenti fino al 2023 per le zone colpite da terremoti e altri eventi, non sono state riproposte e quindi non sono più applicabili.


Riduzioni IMU 2024:

  • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
  • riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
  • Variazione tasso di interesse legale 2024

Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF - Decreto 29 novembre 2023 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023).

Valore Aree Edificabili 2024

IMU terreni agricoli e aree fabbricali: le regole per calcolare l'imposta:

Vediamo un riepilogo delle regole per l'IMU per terreni agricoli, aree edificabili e relativi casi di esenzione dall'imposta municipale propria.

In particolare:

Per le aree fabbricabili (art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019) la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d'uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I comuni, con proprio atto (vedi l'allegata deliberazione di Giunta Comunale), possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato (art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019).

VEDI TABELLA ALLEGATA DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI APPROVATE PER IL 2024

Per i terreni agricoli (art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019) nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. 

A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

Pagamento dell’IMU sui terreni edificabili

Il pagamento dell’IMU sui terreni edificabili avviene tramite il modello di pagamento unificato F24. Nel modello F24 è necessario indicare il codice di tributo specifico per l’IMU, che è il codice 3916.

L’imposta IMU deve essere versata in due rate uguali, corrispondenti al 50% del totale. La prima rata scade il 16 giugno, mentre la seconda rata deve essere pagata entro il 16 dicembre.

È fondamentale rispettare le scadenze di pagamento per evitare eventuali sanzioni o interessi di mora.

Categorie di terreni edificabili esenti

Non tutti i terreni edificabili sono soggetti al pagamento dell’IMU. Esistono alcune categorie di terreni edificabili esenti dall’imposta. Vediamo quali sono:

  • terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, e sono comprese anche le società. Questa esenzione si applica quindi anche alle società agricole, che sono entità giuridiche costituite per l’esercizio di attività agricole;
  • terreni ubicati nei Comuni delle Isole minori: i terreni situati nei Comuni delle Isole minori sono esenti dall’IMU. Questa disposizione è stata introdotta per promuovere la tutela ambientale e lo sviluppo socio-economico delle isole minori;
  • terreni a destinazione agro silvo-pastorale: le zone a destinazione agro silvo-pastorale, solitamente presenti in aree collinari o pedecollinari, sono esenti dall’IMU. Queste zone sono strettamente connesse a particolari forme colturali, produzioni agricole e insediamenti antropici di rilievo;
  • terreni ubicati nelle zone montane o collinari: secondo la legge, i terreni agricoli o non coltivati ubicati nei comuni classificati come totalmente montani dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sono esenti dall’IMU. Questa esenzione mira a favorire lo sviluppo delle zone montane e a sostenere le attività agricole in queste aree;
  • terreni con vincolo che impedisce l’edificazione: i terreni edificabili soggetti a vincoli che impediscono l’edificazione sono esenti dall’IMU. Questi vincoli possono essere stabiliti in base a leggi o regolamenti specifici e richiedono l’approvazione di esperti per l’autorizzazione dell’edificazione.

È importante verificare attentamente le leggi e i regolamenti locali per determinare se un terreno edificabile rientra in una delle categorie esentate dall’IMU. In caso di dubbi, è consigliabile consultare l’ufficio tributi del Comune di San Giovanni del Dosso.

Come fare

Il versamento si effettua esclusivamente con il modello F24.

L’imposta IMU deve essere versata in due rate uguali, corrispondenti al 50% del totale. La prima rata scade il 16 giugno, mentre la seconda rata deve essere pagata entro il 16 dicembre

Cosa serve

Pagamento dell’IMU sui terreni edificabili

Nel modello F24 è necessario indicare il codice di tributo specifico per l’IMU, che è il codice 3916.

 

 

Cosa si ottiene

Versamento - Esenzione IMU

Tempi e scadenze

 Scadenze: acconto lunedì 17 giugno 2024 - saldo lunedì 16 dicembre 2024

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Comodato Gratuito ai fini IMU E TASI

"Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito."

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Ulteriori informazioni

Le principali novità per l'IMU 2023.

Legge di Bilancio 2023, comodato gratuito e altre norme precedenti

La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..


Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili

Comma 81: All’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione »

 

Esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito eventi sismici

Comma 768. "Per i comuni dei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023."

 

Altre esenzioni precedenti e valide per il 2023

Sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le tipologie di immobili previste dall’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a cui si aggiunge la casistica degli immobili occupati introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU

Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Dall'esame di una ricorso di una contribuente di Roma, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto:

“In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile”.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio finanziario

Via Roma, 31, San Giovanni del Dosso, Mantova, Lombardia, 46020, Italia

Telefono Int. 4: 0386757314
Email: ufficioragioneria@comune.sangiovannideldosso.mn.it

Pagina aggiornata il 06/03/2024