Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata (Comma 703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.")
In seguito con la Legge di stabilità 2016 sono state apportate diverse modifiche nell'applicazione dell'IMU.
Esenzione IMU per abitazione principale
Dal 2014 sono esenti dall'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU.
IMU 2025
L'IMU per il 2025 non presenta particolari novità rispetto al 2024.
Esenzioni IMU 2025:
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
- immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008;
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
- immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
- terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (allegato A, Legge 448/2001);
- terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, secondo la Circolare ministeriale n. 9/1993;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
- immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;
- Le esenzioni presenti fino al 2023 per le zone colpite da terremoti e altri eventi, non sono state riproposte e quindi non sono più applicabili.
Riduzioni IMU 2025:
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
- Variazione tasso di interesse legale 2024
Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF - Decreto 29 novembre 2023 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023).
Valore Aree Edificabili 2025
IMU terreni agricoli e aree fabbricali: le regole per calcolare l'imposta:
Vediamo un riepilogo delle regole per l'IMU per terreni agricoli, aree edificabili e relativi casi di esenzione dall'imposta municipale propria.
In particolare:
Per le aree fabbricabili (art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019) la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio atto (vedi l'allegata deliberazione di Giunta Comunale), possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato (art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019).
VEDI TABELLA ALLEGATA DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI APPROVATE PER IL 2025
Per i terreni agricoli (art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019) nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Pagamento dell’IMU sui terreni edificabili
Il pagamento dell’IMU sui terreni edificabili avviene tramite il modello di pagamento unificato F24. Nel modello F24 è necessario indicare il codice di tributo specifico per l’IMU, che è il codice 3916.
L’imposta IMU deve essere versata in due rate uguali, corrispondenti al 50% del totale. La prima rata scade il 16 giugno, mentre la seconda rata deve essere pagata entro il 16 dicembre.
È fondamentale rispettare le scadenze di pagamento per evitare eventuali sanzioni o interessi di mora.
Categorie di terreni edificabili esenti
Non tutti i terreni edificabili sono soggetti al pagamento dell’IMU. Esistono alcune categorie di terreni edificabili esenti dall’imposta. Vediamo quali sono:
- terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, e sono comprese anche le società. Questa esenzione si applica quindi anche alle società agricole, che sono entità giuridiche costituite per l’esercizio di attività agricole;
- terreni ubicati nei Comuni delle Isole minori: i terreni situati nei Comuni delle Isole minori sono esenti dall’IMU. Questa disposizione è stata introdotta per promuovere la tutela ambientale e lo sviluppo socio-economico delle isole minori;
- terreni a destinazione agro silvo-pastorale: le zone a destinazione agro silvo-pastorale, solitamente presenti in aree collinari o pedecollinari, sono esenti dall’IMU. Queste zone sono strettamente connesse a particolari forme colturali, produzioni agricole e insediamenti antropici di rilievo;
- terreni ubicati nelle zone montane o collinari: secondo la legge, i terreni agricoli o non coltivati ubicati nei comuni classificati come totalmente montani dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sono esenti dall’IMU. Questa esenzione mira a favorire lo sviluppo delle zone montane e a sostenere le attività agricole in queste aree;
- terreni con vincolo che impedisce l’edificazione: i terreni edificabili soggetti a vincoli che impediscono l’edificazione sono esenti dall’IMU. Questi vincoli possono essere stabiliti in base a leggi o regolamenti specifici e richiedono l’approvazione di esperti per l’autorizzazione dell’edificazione.
È importante verificare attentamente le leggi e i regolamenti locali per determinare se un terreno edificabile rientra in una delle categorie esentate dall’IMU. In caso di dubbi, è consigliabile consultare l’ufficio tributi del Comune di San Giovanni del Dosso.